Cos'è il PIMUS?

 

Il Pi.M.U.S. è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, ovvero un documento tecnico che rappresenta il punto di riferimento in cantiere per quanto riguarda tali attività.

Non si tratta di un documento di valutazione dei rischi, che in cantiere è rappresentato invece da POS o PSC.

Il PiMUS è un documento specifico che riguarda, nel dettaglio, tutte le operazioni che hanno a che fare con i ponteggi: montaggio, smontaggio e trasformazione degli stessi. Vediamo, in particolare:

cos'è;

quando è obbligatorio;

chi deve redigerlo;

quali contenuti vanno inseriti.

PiMUS: cos’è

Come stabilito all'art. 134 del D.Lgs. 81/08, nei cantieri dove vengono impiegati ponteggi deve essere sempre tenuta una copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio.

A specificare i contenuti di tale documento, come vedremo nel dettaglio nell'ultimo paragrafo, è l'allegato XXII del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In generale, bisogna considerare che il PiMUS è un documento operativo, che lavoratori e addetti usano in cantiere per tutte quelle operazioni che riguardano i ponteggi. Di conseguenza, tale piano dev’essere messo a disposizione non solo della ditta stessa che si occupa di queste attività (montaggio, smontaggio, trasformazione), ma anche di quei lavoratori che, in seguito, utilizzeranno i ponteggi.

Tale documento andrà, quindi, redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e, in caso si rendano necessarie modifiche in corso d'opera, andrà innanzitutto aggiornato con le nuove disposizioni.

L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza:

del personale addetto alle attività che hanno a che fare con i ponteggi;

di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni (es. altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori dello stabile).

Redazione PI.M.U.S.: quando è obbligatoria e chi deve farla

Quando è obbligatorio il PiMUS? Tale documento è necessario per:

ponteggi metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto;

ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi;

ponteggi realizzati con elementi in legno.

Non risulta obbligatorio, invece, per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, come ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli) parapetti, ecc.

Per quanto riguarda la redazione del PiMUS, l'articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che, nei lavori in quota, sia il datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio a provvedere "a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista”.

Nel caso in cui operino più imprese, andrà realizzato un solo PiMUS, firmato dai diversi datori di lavoro. Altre casistiche possono essere:

è coinvolta una sola impresa, ma con lavoratori autonomi: il piano viene redatto dall'impresa e sottoscritto dai diversi lavoratori per accettazione;

sono coinvolti solo lavoratori autonomi: il documento viene redatto dal lavoratore aggiudicatario, mentre gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

Tra gli obblighi del datore di lavoro, indicati sempre all'articolo 136 (comma 6), egli è tenuto ad assicurare che i ponteggi “siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.